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Business model Canvas - Come trasformare un'idea in business
Revisione sanzioni penali-tributarie
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Eventi #EconomiaMN
PEC ENTRO IL 29/11/2011
Entro il 29 novembre 2011 tutte le le società (anche agricole) sono tenute a dotarsi di posta elettronica certificata e a comunicarne l'indirizzo al Registro delle Imprese tramite denuncia telematica ComUnica.
Non rientro in quest'obbligo gli impreditori individuali e gli enti associativi (anche se è vivamente consigliato averne una).
Le societa' che non ne fossero provviste posso richiedere l'attivazione di un indirizzo PEC al nostro studio che avra' suffisso "@pec.gueresi.it", oppure nell'allegato file sono indicati i gestori ai quali si puo' richiedere direttamente l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Non appena avete ottenuto l'indirizzo dovete comunicarcelo al piu' presto, poiche' così possiamo provvedere a inoltrare apposita pratica telematica al REGISTRO IMPRESE.
Per l'inoltro della pratica sara' necessario essere dotati di SMART CARD / BUSINESS KEY.
Ulteriori informazioni si possono ottenere visionando il sito: http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/index.jsp
DIRETTIVA EUROPEA N.64/2007/CE (P.S.D.)
Dal 1/3/2010 è attiva la direttiva di cui all’oggetto limitatamente al comparto dei bonifici e della monetica.
In particolare per i bonifici:
- i bonifici nazionali e all’interno degli altri Paesi dell’Unione Europea hanno tempi certi di esecuzione; in particolare – se denominati in euro – saranno eseguiti entro un giorno lavorativo dalla “data ordine”. Gli ordini inoltrati oltre tale orario sono considerati ricevuti il giorno lavorativo successivo.
- è abolita la valuta beneficiario; non è più possibile chiedere l’accredito dei fondi sul conto del beneficiario con una data valuta prefissata;
- il codice IBAN è l’unico identificativo valido per l’esecuzione dei bonifici nazionali; non sarà più possibile eseguire bonifici sulla base delle “vecchie” coordinate bancarie (abi, cab, conto corrente); a tal proposito si raccomanda di farsi comunicare sempre l’IBAN dal destinatario di un Suo bonifico prima di disporre l’operazione.
DONAZIONI PER TERREMOTO HAITI
Su http://www.agire.it/ è possibile effettuare donazioni per il terremoto di Haiti; la ricevuta della donazione è detraibile successivamente dalle imposte in dichiarazione dei redditi (Unico o 730).
CLASS ACTION
Al via le 'azioni collettive', ovvero la class action con cui consumatori e utenti possono avanzare assieme le proprie pretese contro pratiche commerciali scorrette o danni subiti dalle aziende a partire dal 16 agosto 2009. Ecco in pillole come funziona, a chi si rivolge e cosa prevede la normativa relativa alla class action:
QUANDO: dal 1 gennaio 2010 sarà possibile esercitare l'azione collettiva di classe per il sanare gli illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi.
COSA: l'azione di classe consiste in un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, i quali agiscono in proprio oppure dando mandato ad un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest'ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di aderire ad una class action.
CHI: l'azione può essere intentata dai consumatori/utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.
COME: mediante ricorso al tribunale uno dei soggetti consumatori/utenti propone l'azione assistito da un avvocato, eventualmente dando mandato ad un'associazione di tutela dei consumatori. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all'avvocato.
DIFFERENZE: rispetto alla precedente stesura della norma (mai entrata in vigore), la disciplina attuale si caratterizza, spiega il ministero dello Sviluppo economico, "per la tutela di diritti di singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della legittimazione in capo al consumatore/utente; mentre l'altra versione imputava questa facoltà solo in capo all'associazione". La nuova normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno.
BENEFICI: se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Ma se l'azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si abbattono e il singolo acquista maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.
(Fonte Ansa 01.01.2010)