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CLASS ACTION

Scritto da Simone Cecchin on Gio 07 Gen 2010 14:42 in Varie  - Commenti (2) - Permalink

Al via le 'azioni collettive', ovvero la class action con cui consumatori e utenti possono avanzare assieme le proprie pretese contro pratiche commerciali scorrette o danni subiti dalle aziende a partire dal 16 agosto 2009. Ecco in pillole come funziona, a chi si rivolge e cosa prevede la normativa relativa alla class action:

QUANDO: dal 1 gennaio 2010 sarà possibile esercitare l'azione collettiva di classe per il sanare gli illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi.

COSA: l'azione di classe consiste in un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, i quali agiscono in proprio oppure dando mandato ad un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato. Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest'ultima ipotesi è incompatibile con la scelta di aderire ad una class action.

CHI: l'azione può essere intentata dai consumatori/utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.

COME: mediante ricorso al tribunale uno dei soggetti consumatori/utenti propone l'azione assistito da un avvocato, eventualmente dando mandato ad un'associazione di tutela dei consumatori. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all'avvocato.

DIFFERENZE: rispetto alla precedente stesura della norma (mai entrata in vigore), la disciplina attuale si caratterizza, spiega il ministero dello Sviluppo economico, "per la tutela di diritti di singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della legittimazione in capo al consumatore/utente; mentre l'altra versione imputava questa facoltà solo in capo all'associazione". La nuova normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno.

BENEFICI: se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Ma se l'azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si abbattono e il singolo acquista maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.

(Fonte Ansa 01.01.2010)

 

 

2 commenti

Scritto da Dianne29Knapp - Ven 07 Ott 2011 18:03

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